Nella negoziazione assistita, i coniugi possono ottenere il divorzio o
la separazione rivolgendosi ad un avvocato divorzista di fiducia e firmando, insieme,
un accordo.In questo modo è possibile evitare di rivolgersi ad un
tribunale.
La negoziazione assistita è stata introdotta con la
legge n.162 del 2014, prevedendo una serie di casi in cui le parti
possono servirsi di questo strumento.
Una volta avviata la procedura di
negoziazione assistita, l'avvocato comunicherà, mediante una
raccomandata con ricevuta di ritorno, all'altro coniuge, l'intenzione
del proprio cliente di effettuare tale negoziazione. In questo caso,
l'altro coniuge andrà a rivolgersi presso il suo legale e, se sarà
d'accordo con la negoziazione, entrambi gli avvocati procederanno alla
stipulazione della convenzione. A questo punto, i coniugi firmeranno un
accordo mediante il quale viene stabilito il termine della procedura,
che sarà di un arco di tempo compreso tra uno e quattro mesi.
I coniugi non hanno la possibilità di
rivolgersi presso lo stesso avvocato per la negoziazione assistita. Una
volta raggiunto l'accordo tra le parti, viene sottoposto il tutto alla
verifica del procuratore della Repubblica. A seguito del nullaosta di
quest'ultimo, gli avvocati trasmetteranno l'accordo all'ufficio di stato
civile del Comune dove è stato registrato il matrimonio.
La negoziazione assistita può essere
adottata anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Quando ci si reca dall'avvocato divorzista bisogna portare tutta la
documentazione necessaria, più precisamente il documento d'identità di
entrambi i coniugi, il certificato di stato di famiglia, il certificato
di residenza, la dichiarazione dei redditi dei 3 anni precedenti e il
certificato di matrimonio.
Lo Studio Legale dell'Avv. Divorzista e Matrimonialista Stefania Cita,
esperta in diritto di famiglia, offre assistenza legale qualificata per
separazioni e divorzi con negoziazione assistita. Le negoziazioni
assistite si effettuano in sede il martedì ed il giovedì pomeriggio
previo appuntamento.
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La negoziazione assistita è stata introdotta nel 2014 dal governo
Renzi, per alleggerire i processi civili ancora in corso e quelli
futuri che potevano gravare ulteriormente sulla situazione già
precaria dei tribunali, che non riescono a smaltire la cause.La
negoziazione assistita è una forma di conciliazione per mettere
d'accordo le parti senza comparire davanti al giudice. Ognuno dei
due coniugi dovrà avere un legale diverso al quale affiderà
eventuale mandato ed il tempo necessario per completare la pratica
è di circa dieci giorni. Nel caso del divorzio o separazione, i coniugi eleggeranno i rispettivi legali e si
incontreranno previo appuntamento da loro accompagnati. Durante
questo incontro dovranno discutere delle loro problematiche,
cercando di risolvere nel modo che sia gradito a entrambi, con
l'aiuto della mediazione degli avvocati. Se la negoziazione
assistita ha successo, i coniugi possono continuare sulla strada
del divorzio breve consensuale, mentre se questa fallisce si
procede con il divorzio giudiziale.
Questa procedura semplificata può essere usata per:
- provvedimenti di separazione personale dei coniugi;
-provvedimenti per la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, scioglimento del matrimonio (divorzio), se è
trascorso il periodo stabilito per legge;
- provvedimenti che modificano gli accordi di separazione o di divorzio.
La semplificazione della procedura è rilevante: è necessario
recarsi da un avvocato e stipulare un accordo in forma scritta.
Questo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero del tribunale
competente entro 10 giorni, in seguito a nulla osta, l'avvocato
deve obbligatoriamente trasmettere una copia autentica
dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il
quale il matrimonio è stato iscritto o
trascritto. L'Ufficiale provvederà quindi ad annotare
lo stesso nei registri.
Prima della conversione in legge questo procedimento era
attuabile solo in assenza di figli minorenni, maggiorenni non
indipendenti economicamente o con grave handicap, con la
conversione in legge, invece, è sempre attuabile, ma in presenza
di figli che si trovino nelle condizioni prima esaminate, il p.m
deve valutare la rispondenza dell'accordo agli interessi degli
stessi. Nel caso in cui ravveda una lesione di tali interessi deve
trasmettere l'accordo al Presidente del tribunale che a sua
volta deve convocare i coniugi.
L'accordo così stipulato ha la stessa efficacia dei provvedimenti
giudiziali susseguenti ad un procedimento di separazione personale
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' necessaria la presenza di un avvocato per ciascun
coniuge.