Separazione e Divorzio con la Negoziazione Assistita - Avvocati esperti in diritto di famiglia - Avvocato Torino

Nella negoziazione assistita, i coniugi possono ottenere il divorzio o la separazione rivolgendosi ad un avvocato divorzista di fiducia e firmando, insieme, un accordo.In questo modo è possibile  evitare di rivolgersi ad un tribunale. 
     La negoziazione assistita è stata introdotta con la legge n.162 del 2014, prevedendo una serie di casi in cui le parti possono servirsi di questo strumento.
       Una volta avviata la procedura di negoziazione assistita, l'avvocato comunicherà, mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno, all'altro coniuge, l'intenzione del proprio cliente di effettuare tale negoziazione. In questo caso, l'altro coniuge andrà a rivolgersi presso il suo legale e, se sarà d'accordo con la negoziazione, entrambi gli avvocati procederanno alla stipulazione della convenzione. A questo punto, i coniugi firmeranno un accordo mediante il quale viene stabilito il termine della procedura, che sarà di un arco di tempo compreso tra uno e quattro mesi.
       I coniugi non hanno la possibilità di rivolgersi presso lo stesso avvocato per la negoziazione assistita. Una volta raggiunto l'accordo tra le parti, viene sottoposto il tutto alla verifica del procuratore della Repubblica. A seguito del nullaosta di quest'ultimo, gli avvocati trasmetteranno l'accordo all'ufficio di stato civile del Comune dove è stato registrato il matrimonio.
       La negoziazione assistita può essere adottata anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Quando ci si reca dall'avvocato divorzista bisogna portare tutta la documentazione necessaria, più precisamente il documento d'identità di entrambi i coniugi, il certificato di stato di famiglia, il certificato di residenza, la dichiarazione dei redditi dei 3 anni precedenti e il certificato di matrimonio.
Lo Studio Legale dell'Avv. Divorzista e Matrimonialista Stefania Cita, esperta in diritto di famiglia, offre assistenza legale qualificata per separazioni e divorzi con negoziazione assistita. Le negoziazioni assistite si effettuano in sede il martedì ed il giovedì pomeriggio previo appuntamento.
 
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La negoziazione assistita è stata introdotta nel 2014 dal governo Renzi, per alleggerire i processi civili ancora in corso e quelli futuri che potevano gravare ulteriormente sulla situazione già precaria dei tribunali, che non riescono a smaltire la cause.La negoziazione assistita è una forma di conciliazione per mettere d'accordo le parti senza comparire davanti al giudice. Ognuno dei due coniugi dovrà avere un legale diverso al quale affiderà eventuale mandato ed il tempo necessario per completare la pratica è di circa dieci giorni. Nel caso del divorzio o separazione, i coniugi eleggeranno i rispettivi legali e si incontreranno previo appuntamento da loro accompagnati. Durante questo incontro dovranno discutere delle loro problematiche, cercando di risolvere nel modo che sia gradito a entrambi, con l'aiuto della mediazione degli avvocati. Se la negoziazione assistita ha successo, i coniugi possono continuare sulla strada del divorzio breve consensuale, mentre se questa fallisce si procede con il divorzio giudiziale.
Questa procedura semplificata può essere usata per:
- provvedimenti di separazione personale dei coniugi;
-provvedimenti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio (divorzio), se è trascorso il periodo stabilito per legge;
- provvedimenti che modificano gli accordi di separazione o di divorzio.
La semplificazione della procedura è rilevante: è necessario recarsi da un avvocato e stipulare un accordo in forma scritta. Questo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero del tribunale competente entro 10 giorni, in seguito a nulla osta, l'avvocato deve obbligatoriamente trasmettere una copia autentica dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto. L'Ufficiale provvederà quindi ad annotare lo stesso nei registri. 
Prima della conversione in legge questo procedimento era attuabile solo in assenza di figli minorenni, maggiorenni non indipendenti economicamente o con grave handicap, con la conversione in legge, invece, è sempre attuabile, ma in presenza di figli che si trovino nelle condizioni prima esaminate, il p.m deve valutare la rispondenza dell'accordo agli interessi degli stessi. Nel caso in cui ravveda una lesione di tali interessi deve trasmettere l'accordo al Presidente del tribunale che a sua volta deve convocare i coniugi.
L'accordo così stipulato ha la stessa efficacia dei provvedimenti giudiziali susseguenti ad un procedimento di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' necessaria la presenza di un avvocato per ciascun coniuge.

AVV. STEFANIA CITA

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