DIRITTO DI FAMIGLIA - SEPARAZIONE E DIVORZIO - Avvocato Divorzista Torino e Moncalieri

SEPARAZIONE CONSENSUALE

 Quando un matrimonio finisce il primo passo che attende i due coniugi è quello della separazione, consensuale o giudiziale, secondo che si trovi un accordo o meno tra i coniugi per la spartizione dei beni, l'affidamento dei figli e la corresponsione dell'assegno di mantenimento.

     Il procedimento della separazione consensuale è molto lineare e non pone di solito problemi quando ci si trova in tribunale, ma la vera difficoltà sta nel raggiungere l'accordo che prelude allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Per raggiungere un valido accordo, in presenza di patrimoni e prole, non è possibile fare a meno dell'assistenza specialistica di un avvocato divorzista/matrimonialista esperto in diritto di famiglia.

     Solo con un avvocato esperto in separazioni e divorzi si può evitare di arrivare ad una separazione giudiziale lunga e costosa.  Lo stesso discorso vale per il divorzio: in entrambi i casi la separazione consensuale ed il divorzio congiunto rappresentano la soluzione più rapida ed economica. 

      Va ricordato che i coniugi possono incaricare un solo avvocato che verrà poi compensato in modo solidale da entrambi. L'Avvocato Divorzista Stefania Cita, offre assistenza legale qualificata al fine di addivenire ad una composizione equa delle posizioni patrimoniali  dei coniugi e per il raggiungimento di accordi di separazione.

   Quando non e' possibile raggiungere un accordo bonario non resta altro che adire la via giudiziale. Si puo' ottenere la separazione/divorzio anche nel caso il coniuge non sia d'accordo, in questo caso e' indispensabile la presenza di un avvocato soprattutto al fine di tutelare i diritti del ricorrente o del convenuto. In difetto di una valida e competente assistenza/consulenza legale il coniuge economicamente "debole" sara' inevitabilmente soccombente nei confronti del coniuge economicamente "forte" con prevedibili conseguenze. 

     ll parere di un avvocato divorzista si può rivelare utilissimo anche dopo l'omologazione della separazione, infatti può accadere che le condizioni economiche o fisiche di uno dei due coniugi mutino drasticamente al punto di dover richiedere una revisione delle condizioni separatorie, diventa quindi necessario trovare un nuovo accordo. In tal caso è necessario rivolgersi ad un avvocato, l'Avvocato Stefania Cita, divorzista e matrimonialista, esperta in diritto di famiglia, protra prestare assistenza legale qualificata per l'eventuale azione di modifica delle condizioni di separazione, anche con il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.



SEPARAZIONE GIUDIZIALE

      La separazione giudiziale avviene quando solo uno dei due coniugi esprime la volontà di interrompere il vincolo matrimoniale, oppure quando, seppure entrambi abbiano deciso di porre fine al matrimonio, non trovino un accordo per l'affidamento dei figli, la divisione dei beni o la corresponsione dell'assegno di mantenimento o degli alimenti.
   Il procedimento ha una durata di alcuni anni, ma il ricorso a tale tipo di separazione si rivela necessario in diversi casi. Quando uno dei due coniugi è vittima di violenze, raramente vi è consensualità e il ricorso al procedimento giudiziale non solo consente di porre fine al legame, ma anche di ottenere l'addebito per colpa. 
       La colpa è determinata però anche da altri comportamenti che violino quelli che sono gli obblighi matrimoniali, e dunque la si può far riconoscere anche in caso di ripetuti tradimenti, cessazione della convivenza o mancata assistenza.
      E' chiaro che il riconoscimento di colpa non è contemplato nella separazione consensuale e neppure nella negoziazione assistita e, chi ritiene di aver visto ledere i propri diritti nell'ambito del matrimonio e desidera farli valere o esserne in qualche modo risarcito, lo può fare attraverso la separazione giudiziale.
 
        Il procedimento di separazione giudiziale ha inizio con il ricorso che viene presentato da uno dei due coniugi o da entrambi. Il ricorso, che viene presentato in tribunale, viene redatto da un avvocato con il quale si espone i motivi che hanno portato alla richiesta di separazione. Il Presidente del Tribunale fissa il giorno di comparizione dei coniugi, assistiti dai legali e, dopo aver tentato la riconciliazione, stabilisce la data dell'udienza davanti al giudice istruttore. Se il coniuge convenuto non si presenta, il Presidente del Tribunale, prende le decisioni più urgenti, quali l'affidamento temporaneo dei figli rimandando le altre alle udienze successive.
        La seconda fase della separazione prevede la comparizione dinnanzi al giudice istruttore, che può anche assumere d'ufficio nuove prove, ed emette la sentenza che riguarda sia la separazione, sia le altre questioni che gli sono state sottoposte. La sentenza può essere impugnata da una delle due parti chiedendone la rivisitazione di un altro giudice
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 DIVORZIO GIUDIZIALE

 La legge in vigore prevede la possibilità di divorzio giudiziale solo dopo che siano trascorsi dodici mesi dall'udienza di separazione giudiziale o il divorzio congiunto dopo che siano trascorsi mesi sei nel caso di separazione consensuale. In questo lasso di tempo i coniugi sono ancora sposati e quindi non possono contrarre nuovo matrimonio. Trascorso il termine citato, i coniugi, o uno di essi, può chiedere il divorzio.
            Il divorzio consensuale o congiunto prevede un accordo tra le parti, con richiesta di ratifica al tribunale competente tramite un ricorso. Il ricorso in questo caso può essere introdotto anche da un unico avvocato che tutela, o dovrebbe tutelare, gli interessi di entrambi i coniugi e, se vi sono, dei figli.
            Il il divorzio giudiziale, può essere introdotto anche da un solo coniuge, prevede un vero e proprio processo civile con un contraddittorio tra le parti volto ad accertare responsabilità e a definire le condizioni, dopo aver ascoltato le parti e raccolto prove. E' evidente che la durata aumenta.
         E' evidente fin dalla premessa che il divorzio consensuale è possibile laddove le parti arrivino alla fine del matrimonio con una litigiosità non elevata o meglio nulla, mentre il divorzio giudiziale è necessario quando le parti non sono d'accordo sui fatti salienti riguardanti la gestione dei rapporti dopo il matrimonio come il mantenimento, l'assegnazione della casa, la collocazione dei figli, le visite dei figli e i relativi oneri di mantenimento e loro ammontare. Altro elemento da valutare è l'addebito del divorzio e le colpe, queste vi sono quando uno dei coniugi con il suo comportamento contrario ai doveri coniugali ha fatto venir meno l'affectio maritalis. In caso di addebito, il coniuge, seppur in posizione economica debole, ha diritto solo agli alimenti, se ne sussistono i presupposti, e non anche all'assegno di mantenimento, per questo è rilevante la pronuncia di addebito che solo in seguito ad una separazione/divorzio giudiziale vi può essere.
              Se il divorzio consensuale ha il vantaggio di richiedere tempi minori, molti sono i vantaggi di un divorzio giudiziale. Spesso, infatti, i coniugi non sono nella stessa posizione economica e psicologica e la parte debole del rapporto, sopraffatta dal dolore o magari da una sudditanza psicologica, tende ad accettare le condizioni inique che l'altra parte detta, senza rendersi conto delle conseguenze nefaste anche per il futuro che tale accettazione comporta. 
          Questo non accade con il divorzio giudiziale in cui vengono ponderati i fatti che portano alla cessazione del legame tra i coniugi e le relative posizioni, tenendo conto anche dei fatti addotti e dalla prove raccolte, con la possibilità per il giudice di sentire i figli che hanno compiuto i 16 anni di età, oppure di chiedere l'aiuto di esperti se i minori sono in particolare difficoltà emotiva. In sintesi il divorzio giudiziale permette di analizzare la situazione della famiglia 360° per una tutela completa di tutti.
           Il giudice deve anche valutare la posizione rispetto agli eventuali figli stabilendo la collocazione, le visite, gli assegni dovuti per il mantenimento dei figli.
          Per quanto riguarda i figli, la regola generale attuale è che ci sia l'affido condiviso, solo nel caso in cui si ritenga che esso possa essere lesivo dell'interesse del minore, si può procedere ad un affido esclusivo. Deve comunque essere sottolineato che un divorzio giudiziale può essere trasformato in consensuale, nel caso si raggiunga un accordo.




DIVORZIA O SEPARATI CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La negoziazione assistita è stata introdotta nel 2014 dal governo Renzi, per alleggerire i processi civili ancora in corso e quelli futuri che potevano gravare ulteriormente sulla situazione già precaria dei tribunali, che non riescono a smaltire la cause.La negoziazione assistita è una forma di conciliazione per mettere d'accordo le parti senza comparire davanti al giudice. Ognuno dei due coniugi dovrà avere un legale diverso al quale affiderà eventuale mandato ed il tempo necessario per completare la pratica è di circa dieci giorni. Nel caso del divorzio o separazione, i coniugi eleggeranno i rispettivi legali e si incontreranno previo appuntamento da loro accompagnati. Durante questo incontro dovranno discutere delle loro problematiche, cercando di risolvere nel modo che sia gradito a entrambi, con l'aiuto della mediazione degli avvocati. Se la negoziazione assistita ha successo, i coniugi possono continuare sulla strada del divorzio breve consensuale, mentre se questa fallisce si procede con il divorzio giudiziale.
Questa procedura semplificata può essere usata per:
- provvedimenti di separazione personale dei coniugi;
-provvedimenti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio (divorzio), se è trascorso il periodo stabilito per legge;
- provvedimenti che modificano gli accordi di separazione o di divorzio.
La semplificazione della procedura è rilevante: è necessario recarsi da un avvocato e stipulare un accordo in forma scritta. Questo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero del tribunale competente entro 10 giorni, in seguito a nulla osta, l'avvocato deve obbligatoriamente trasmettere una copia autentica dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto. L'Ufficiale provvederà quindi ad annotare lo stesso nei registri. 
Prima della conversione in legge questo procedimento era attuabile solo in assenza di figli minorenni, maggiorenni non indipendenti economicamente o con grave handicap, con la conversione in legge, invece, è sempre attuabile, ma in presenza di figli che si trovino nelle condizioni prima esaminate, il p.m deve valutare la rispondenza dell'accordo agli interessi degli stessi. Nel caso in cui ravveda una lesione di tali interessi deve trasmettere l'accordo al Presidente del tribunale che a sua volta deve convocare i coniugi.
L'accordo così stipulato ha la stessa efficacia dei provvedimenti giudiziali susseguenti ad un procedimento di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' necessaria la presenza di un avvocato per ciascun coniuge. 
Per la negoziazione assistita la legge non prevede la possibilità di Patrocinio a spese dello Stato.
L'Avvocato Divorzista Stefania Cita, offre assistenza legale qualificata per la composizione degli accordi di separazione per la Negoziazione Assistita. Gli incontri per la separazione ed il divorzio con la Negoziazione Assistita, avverranno in sede presso lo Studio Legale ubicato in Moncalieri-Torino, Via L. EINAUDI 29-10024.

AVV. STEFANIA CITA

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