La
separazione
ed Il
divorzio
genera effetti patrimoniali complessi, per la cui gestione è
consigliabile affidarsi alla competenza specialistica di un avvocato
divorzista esperto in diritto di famiglia, particolarmente in
merito alla divisione dei beni, al mantenimento e alla richiesta di
addebito.
La principale questione, dal punto di
vista patrimoniale, è quella dell'assegnazione della casa cosiddetta coniugale. Si intende, in questo senso, la casa che ha costituito, durante la
convivenza matrimoniale, il centro di aggregazione della famiglia. Si
escludono, pertanto, eventuali seconde case o altri immobili, che rientrano,
invece, nella divisione dei beni.
La legge tutela prioritariamente la posizione
dei figli, pertanto, se ve ne sono, la casa viene assegnata al
genitore che convive stabilmente con loro (in caso di affidamento
condiviso) o affidatario (in caso di affido esclusivo). In assenza di
figli, il coniuge non proprietario non avrebbe, in genere, diritto ad
ottenere la casa. La maggioranza dei giudici ritiene oggi che la casa
coniugale non possa essere assegnata alla parte debole, neanche in forma
di mantenimento qualora i rapporti economici tra i coniugi siano
sbilanciati. Tuttavia, la questione resta controversa, poiché si
registrano ancora casi in cui, dietro esplicita richiesta del coniuge
debole, la casa viene di fatto ad esso assegnata, anche senza figli. Per
tale ragione è consigliabile affidarsi all'assistenza specialistica di un avvocato divorzista onde evitare amare sorprese al
termine della vicenda giudiziale.
In caso di locazione, se la
separazione è di tipo giudiziale e l'assegnatario non è anche intestatario del contratto, subentra al
coniuge; nelle separazioni consensuali, invece, il subentro deve essere
concordato tra le parti.
Passiamo alla divisione degli altri
beni.Bisogna innanzitutto fare riferimento al regime patrimoniale scelto
al momento del matrimonio.Se i coniugi avevano adottato la comunione dei
beni, in sede di separazione, ciascuno mantiene i beni personali o
ricevuti in donazione, tutti gli altri vengono divisi in quote uguali. In
regime di separazione dei beni, invece, il primo passo è l'individuazione
dei beni esclusivi di ognuno, per tutti i rimanenti deve essere provato
l'autore dell'acquisto. Nel caso in cui ciò non sia possibile, si procede
alla divisione per quote uguali, fatta salva la possibilità, per il
coniuge che si ritenga privato di un bene di sua proprietà, di avviare
un'azione giudiziale di rivendicazione.
Problematica molto ampia ed articolata è anche
quella relativa al
mantenimento. I figli minori o maggiori economicamente non autosufficienti hanno
diritto al
mantenimento anche da parte del genitore non convivente. La richiesta di mantenimento
per il figlio minore è presentata dal genitore convivente in sede di
separazione o divorzio tramite il proprio avvocato divorzista di fiducia;
il figlio maggiorenne può inoltrare anche personalmente la domanda, ma non
nella stessa sede.
Effetti patrimoniali si riscontrano anche nel caso di addebito
della separazione.
L'addebito è una formula di giudizio che imputa la colpa
della separazione ad uno dei coniugi. Deve essere richiesto
esplicitamente; non viene, cioé, pronunciato, se non vi è stata una
specifica domanda di parte. Si fonda sul principio di causalità tra
l'intollerabilità della convivenza e l'evento addebitato. In altre
parole, affinché la separazione venga addebitata ad una delle parti,
bisogna dimostrare che la stessa si è resa responsabile del
comportamento che ha determinato l'impossibilità di continuare la
convìvenza. Possono essere cause di addebito la violenza fisica e
morale, l'assenza di rapporti affettivi e sessuali, il
tradimento.
L'addebito ha conseguenze di tipo
economico. Il coniuge al quale viene addebitata la separazione non ha
diritto al mantenimento, ovvero ad un contributo da parte del coniuge-
evidentemente più forte dal punto di vista economico- finalizzato alla
conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Non perde,
però, il diritto agli alimenti, ovvero al sostegno economico necessario
per garantirgli la sola sussitenza (in caso di oggettivo bisogno) e
non anche il tenore di vita abituale. Ovviamente il coniuge
riconosciuto responsabile della separazione rimane nell'obbligo di
mantenere i figli secondo quanto stabilito dal giudice.
Come si evince dalla sintesi
sopraesposta, tutta la materia patrimoniale nel divorzio è intricata e
richiede grande attenzione soprattutto nella fase di definizione degli
accordi tra le due parti. Un buon accordo comporta soddisfazione per
entrambe, diminuzione della conflittualità e migliori rapporti
interpersonali, a tutto vantaggio dei soggetti coinvolti e dei figli in
particolare. Sebbene la legge consenta, nelle separazioni consensuali,
anche le soluzioni fai da te, sono evidenti le ragioni per preferire
l'assistenza di un avvocato divorzista, esperto in diritto di famiglia,
che garantisca un fondamentale supporto nelle scelte e nelle
procedure.
Lo Studio Legale dell'Avv. Divorzista e Matrimonialista Stefania
Cita, esperta in separazioni e divorzi, offre assistenza legale
qualificata per la divisione beni patrimoniali, revoca dell'assegnazione della casa coniugale, revoca o
modifica del mantenimento di coniuge e figli, separazione e divorzio
con negoziazione assistita. Possibilità di patrocinio a spese dello Stato.
AVV. STEFANIA CITA
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