IL TERMINE DI GRAZIA NEGLI SFRATTI PER MOROSITA'- Avvocato Civilista Moncalieri


Il termine di grazia negli sfratti

Il termine di grazia negli sfratti è una sorta di clausola che può essere esercitata da parte dell'inquilino di un appartamento o di una casa nel momento in cui riceve la notifica di sfratto.

In cosa consiste il termine di grazia negli sfratti

Quando si parla di termine di grazia negli sfratti è importante fare riferimento a un'operazione che permette all'inquilino moroso di poter ottenere una proroga durante la quale dovrà effettuare il pagamento dei canoni di affitto, degli interessi e delle spese accessorie, che non ha potuto versare nel corso dei due mesi precedenti.
Questo tipo di operazione è disciplinato dalla Legge numero 392/1978 che appunto permette agli inquilini morosi di poter usufruire di un termine aggiuntivo per il pagamento degli affitti nel momento in cui riceve la notifica di sfratto.
Come funziona il termine di grazia negli sfratti

Il termine di grazia negli sfratti ha un meccanismo di funzionamento molto semplice: nel momento in cui il moroso si trova a dover affrontare una procedura di sfratto, egli potrà richiedere il termine di grazia, che corrisponde a una proroga di novanta giorni per effettuare il pagamento degli affitti arretrati, per la precisione di due canoni mensili.
Ovviamente è importante sottolineare come il termine venga accettato dal giudice in prima udienza nel momento in cui il moroso dimostra di aver affrontato un periodo di forte crisi economica successivo alla stipulazione del contratto e che non dipende dalla sua volontà.
Per esempio un improvviso licenziamento, la malattia di una persona che convive con lui o dello stesso moroso e altre situazioni similari, le quali hanno un grave impatto sulle finanze dell'inquilino, devono essere dimostrate al giudice e queste si devono essere palesate solo ed esclusivamente dopo la stipulazione del contratto di affitto.
Questi termini, inoltre, possono essere sfruttati solo ed esclusivamente qualora il canone faccia riferimento a una struttura che verrà usata per scopo abitativo.


Il termine di grazia e il pagamento

Esistono casi anche nei quali il termine di grazia supera i novanta giorni, arrivando a un massimo di 120: questo dipende ovviamente dalla grave condizione economica nella quale versa un inquilino moroso.
In entrambi i casi è importante che questo, entro il termine ultimo stabilito, proceda con il pagamento dei debiti che ha acceso nei confronti del proprietario dell'immobile, quindi che la procedura di sfratto possa essere bloccata.
Occorre precisare come non solo il canone di affitto debba essere versato da parte dell'inquilino ma, al contrario, anche tutte le spese accessorie che devono essere sostenute dovranno essere versate entro quel termine ultimo.

La nuova udienza ed il verdetto del giudice

Il giudice, oltre al termine ultimo del termine di grazia, decide anche di fissare una nuova udienza ala quale, generalmente, avverrà a una distanza di dieci giorni dal termine ultimo della grazia concessa all'inquilino moroso.
In questo caso il giudice ha il compito di valutare se, effettivamente, l'inquilino ha fatto fronte ai suoi debiti effettuando il pagamento della somma di denaro relativa all'affitto e ai costi aggiuntivi che contraddistinguono il debito da lui acceso nei confronti del proprietario della casa.
Qualora dovesse essere stata effettuata questa operazione, l'inquilino potrà evitare di essere sfrattato, dato che il debito è stato sanato e quindi il proprietario dell'abitazione non può procedere per vie legali.
Diversa, invece, è la situazione qualora lo stesso inquilino, pur sfruttando dei novanta o 120 giorni di tempo concessi come termine di grazia, non sia riuscito a far fronte a questo tipo di situazione, quindi il debito persiste e la sua situazione economica non abbia subito una variazione positiva.
In questa circostanza occorre prendere in considerazione il fatto che l'inquilino vedrà applicato il termine di sfratto, quindi dovrà abbandonare l'abitazione entro il nuovo termine stabilito dal giudice, facendo in modo che il proprietario dell'abitazione possa tornare in possesso del suo bene immobile.

Il termine di grazia, quante volte può essere sfruttato

Ora potrebbe accadere che l'inquilino, per far fronte ai suoi debiti passati, si trovi costretto a doverne accendere degli altri, in quanto magari non è riuscito a risolvere definitivamente la sua condizione economica, quindi si ritrova con altri due affitti arretrati da versare al proprietario dell'abitazione.
In questo caso è importante precisare come il termine di grazia, nella sua data ultima, faccia riferimento solo ed esclusivamente ai debiti che sono stati segnalati dal proprietario dell'abitazione e non a quelli successivi, quindi ulteriori ed eventuali affitti che non sono stati versati non verranno considerati nel suddetto termine.
Potrebbe, però, presentarsi nuovamente la medesima situazione, quindi il proprietario dell'abitazione può inviare una nuova notifica di sfratto all'inquilino moroso.
Questo potrà comunque impugnare tale decisione e richiedere un nuovo termine di grazia: questa procedura potrà essere effettuata per tre volte nel corso di un quadriennio.
Pertanto l'inquilino avrà nuovamente l'occasione di richiedere un prolungamento del debito e quindi evitare che il termine di sfratto possa essere concesso al proprietario dell'abitazione.
Questa procedura potrà essere usata solamente per tre volte e pertanto, qualora nel corso del quadriennio dovesse presentarsi un quarto caso di richiesta di sfratto, la domanda del proprietario dell'immobile verrà accolta senza concedere all'inquilino moroso un ulteriore termine che gli permette di far fronte a tale situazione, quindi dovrà abbandonare l'abitazione.

Le suddette operazioni non potranno essere sfruttate nel momento in cui lo sfratto viene richiesto dal proprietario di un immobile con scopi differenti rispetto quelli abitativi.
I termini di grazia per gli sfratti, quindi, hanno valenza solo ed esclusivamente nel frangente in cui questi devono essere attuati nei confronti di un inquilino di un appartamento o di una casa, quindi tale opzione è valida solamente qualora l'immobile venga utilizzato da un inquilino con scopo abitativo, dettaglio importante da considerare.

AVV. STEFANIA CITA

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