Il minore che non vuole vedere il genitore non convivente - Avvocato Famiglia Torino
La disciplina relativa all'affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori | Avvocato Famiglia Torino
Negli ultimi anni, la normativa sull'affidamento dei figli in caso di separazione ha subito notevoli cambiamenti, culminati con la legge 54 del 2006. Questa legge ha introdotto l'affidamento condiviso come regime ordinario, prevedendo il collocamento del minore presso uno dei genitori. Per i minori di età maggiore, è prevista l'audizione per esprimere la loro preferenza su quale genitore convivere. Tuttavia, sorgono complicazioni quando il minore rifiuta di vedere il genitore non collocatario.
Affrontare il rifiuto del minore di vedere il genitore non collocatario
L'articolo 337 del Codice Civile sancisce il diritto del figlio a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Tuttavia, se il minore manifesta malessere e rifiuta di vedere uno dei genitori, è necessario valutare attentamente quale sia l'interesse preminente del minore. In queste situazioni, è cruciale rivolgersi a un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia e minori.
Interventi legali e ruolo della giurisprudenza
Il genitore non collocatario, desideroso di far valere il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, può rivolgersi al tribunale per adottare provvedimenti idonei a ristabilire l'equilibrio familiare. Di seguito, alcune delle principali azioni legali che possono essere intraprese:
1. Denuncia di comportamento denigratorio
Spesso, il genitore non collocatario accusa l'altro di comportamento denigratorio, ritenendo che questo influisca negativamente sulla volontà del minore di frequentarlo. Quando tale condotta viene accertata, il giudice può prescrivere misure specifiche, come la supervisione dei servizi sociali per garantire che entrambi i genitori seguano un percorso volto a ristabilire l'equilibrio familiare. Nei casi più gravi, il genitore alienante può essere condannato al risarcimento dei danni, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6790/2016.
2. Provvedimenti del Tribunale di Torino
Un esempio significativo è il provvedimento del Tribunale di Torino del 4 aprile 2016, dove il caso riguardava una minore che rifiutava di vedere il padre con la frequenza stabilita dal giudice in sede di separazione. Il padre aveva accusato l'ex moglie di un comportamento denigratorio e chiesto la nomina di uno psicologo per valutare la situazione. Tuttavia, il tribunale, dopo aver ascoltato la minore, decise che non vi erano gli estremi per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) e stabilì che fosse la figlia a decidere quando vedere il padre.
3. Sentenza della Corte di Cassazione
Un altro importante riferimento giurisprudenziale è la sentenza n. 20107 del 07-10-2016 della Corte di Cassazione. In questo caso, il minore aveva rifiutato di vedere il padre a causa di un comportamento trascurante di quest'ultimo, che si era limitato a sporadiche telefonate e messaggi. La Corte ha sostenuto la scelta del minore di non voler intraprendere un percorso di riavvicinamento, ritenendo controproducente costringerlo.
Considerazioni finali
Le decisioni dei tribunali dimostrano che ogni caso deve essere valutato individualmente, tenendo conto delle specifiche dinamiche familiari e delle motivazioni dei minori. Il principio guida rimane sempre l'interesse preminente del minore, che deve essere tutelato in ogni circostanza. I genitori, in particolare quelli non collocatari, devono essere consapevoli dei loro diritti e delle possibili azioni legali per garantire che il rapporto con i propri figli venga mantenuto e ristabilito nel modo più equilibrato e sano possibile. Rivolgersi a un esperto in diritto di famiglia è fondamentale per navigare queste complesse situazioni legali e proteggere gli interessi del minore.
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