LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE - Avvocato Torino - Avvocato Divorzista





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SEPARAZIONE GIUDIZIALE

      La separazione giudiziale avviene quando solo uno dei due coniugi esprime la volontà di interrompere il vincolo matrimoniale, oppure quando, seppure entrambi abbiano deciso di porre fine al matrimonio, non trovino un accordo per l'affidamento dei figli, la divisione dei beni o la corresponsione dell'assegno di mantenimento o degli alimenti.
   Il procedimento ha una durata di alcuni anni, ma il ricorso a tale tipo di separazione si rivela necessario in diversi casi. Quando uno dei due coniugi è vittima di violenze, raramente vi è consensualità e il ricorso al procedimento giudiziale non solo consente di porre fine al legame, ma anche di ottenere l'addebito per colpa. 
       La colpa è determinata però anche da altri comportamenti che violino quelli che sono gli obblighi matrimoniali, e dunque la si può far riconoscere anche in caso di ripetuti tradimenti, cessazione della convivenza o mancata assistenza.
      E' chiaro che il riconoscimento di colpa non è contemplato nella separazione consensuale e neppure nella negoziazione assistita e, chi ritiene di aver visto ledere i propri diritti nell'ambito del matrimonio e desidera farli valere o esserne in qualche modo risarcito, lo può fare attraverso la separazione giudiziale.
 
        Il procedimento di separazione giudiziale ha inizio con il ricorso che viene presentato da uno dei due coniugi o da entrambi. Il ricorso, che viene presentato in tribunale, viene redatto da un avvocato con il quale si espone i motivi che hanno portato alla richiesta di separazione. Il Presidente del Tribunale fissa il giorno di comparizione dei coniugi, assistiti dai legali e, dopo aver tentato la riconciliazione, stabilisce la data dell'udienza davanti al giudice istruttore. Se il coniuge convenuto non si presenta, il Presidente del Tribunale, prende le decisioni più urgenti, quali l'affidamento temporaneo dei figli rimandando le altre alle udienze successive.
        La seconda fase della separazione prevede la comparizione dinnanzi al giudice istruttore, che può anche assumere d'ufficio nuove prove, ed emette la sentenza che riguarda sia la separazione, sia le altre questioni che gli sono state sottoposte. La sentenza può essere impugnata da una delle due parti chiedendone la rivisitazione di un altro giudice
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