Sinistri auto con lesioni macropermanenti - Avvocato risarcimento danni Torino - Assicurazioni - RCA


Per lesione cd. macropermanente s’intende un danno all’integrità psico-fisica di un soggetto la cui entità supera la soglia del 9% rispetto ai valori indicati dalla tabella ministeriale. Di contro, il mantenimento del valore al di sotto della soglia indicata sintetizza il danno cd. micropermanente. 


Nel nostro ordinamento giuridico, le opzioni di indennizzo del danno biologico di una persona sono strettamente legate al contesto che ne ha provocato il cagionamento.

Normalmente, l’organo deputato alla valutazione dell’ammontare del risarcimento spettante alla parte lesa è il giudice, ai sensi dell’art. 1226 del codice civile. 

Il cagionamento di una lesione all’integrità psico-fisica di una persona può essere legata a diverse ipotesi di verificazione: può avvenire all’interno di un ambiente lavorativo, durante un’esibizione sportiva o al di fuori di essa; ciascuna con i propri regolamenti e procedure, a cui bisogna scrupolosamente attenersi per ottenere una pronta riparazione del danno in termini economici.

In particolare, se la macrolesione proviene da un sinistro stradale, le previsioni normative di cui al codice civile lasciano spazio alle voci prescrittive del Codice delle Assicurazioni, approvato con DLGS 209 del 2005: un impianto dispositivo ad hoc che, nel caso in questione, afferisce all’articolo 138.

Al contrario delle microlesioni, che sono inquadrate in valori tabellari chiari e precisi e la cui determinazione dell’ammontare del risarcimento risulta piuttosto agevole, l’area delle macrolesioni è abbastanza incerta e indeterminata. L’indicazione del superamento della soglia del 9% è la sola istruzione prescritta dal legislatore. Per questa ragione, la valutazione in sede civile di una lesione macropermanente risulta molto delicata e deve sottostare a un processo di analisi, di consulenti avvocati e periti medico-legali, molto rigoroso e attento.

Stando a questa considerazione è facile intuire che ogni Tribunale decide sulla base di criteri propri, non avendo instradamenti più chiari da parte del nostro ordinamento giuridico.
La giurisprudenza più recente, dunque, per ovviare a questo ginepraio di sentenze variegate, si sta orientando nel senso di considerare le Tabelle dell’Osservatorio di Milano, un esempio di corretta ed esaustiva valutazione del danno fisico, non patrimoniale, alla persona.
Questa prassi sta viaggiando nella direzione di interpretare in modalità univoca casi simili, e probabilmente condurrà all’adozione di criteri nazionali uniformi e standardizzati.
L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, per i casi di lesione biologica scaturente da sinistro stradale, funge da base normativa per l’auspicata redazione di una tabella nazionale dei danni macropermanenti e contiene le seguenti statuizioni:
- il danno biologico del soggetto è una lesione psico-fisica, di natura temporanea o permanente, che non consente alla persona di continuare le proprie abitudini di vita quotidiana né in ambito lavorativo, né in ambito relazionale. Al di là di eventuali ripercussioni sulla capacità produttiva di reddito del soggetto, la limitazione derivante dal danno subito dev’essere suscettibile di accertamento medico-legale;
- l’ammontare del risarcimento deve tener conto delle variabili di età e di grado di invalidità espressa in punti procurata al soggetto, con il sinistro stradale;
- ciascun punto di invalidità esprime un valore economico. Ciascun valore economico cresce o decresce in funzione della percentuale di invalidità assegnata in sede medico-legale e in relazione al tipo di incidenza negativa della menomazione sulla vita e sui rapporti del danneggiato;
- il valore economico decresce in relazione all’età del soggetto ed è legato alla stessa in modalità diversamente proporzionale;
- se il danno biologico temporaneo non raggiunge il 100% del suo valore, deve determinarsi tenendo conto della inabilità riconosciuta al soggetto dal medico-legale per ogni giorno considerato inabilitante;
Le soglie e le indicazioni afferenti alle prescrizioni di questa norma possono essere aumentate di un ulteriore 30% per tutti i casi in cui il danno subito dal soggetto sia tale da precludergli quotidiane dinamiche relazionali in maniera del tutto rilevante. La valutazione va fatta caso per caso.

Per l’ottenimento di un indennizzo diretto, come emerge dal combinato disposto degli artt. 145 comma 2; 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la prima cosa da fare in caso di lesioni riportate, a seguito di sinistro stradale, è avvisare la propria agenzia assicurativa e l’agenzia assicurativa del responsabile dell’incidente.
Per poter esercitare l’azione civile ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni, in particolare, bisogna aver cura di strutturare una domanda risarcitoria contenente:
- tutte le informazioni anagrafiche dei soggetti coinvolti dal sinistro, compresa attività e reddito del danneggiato;
- elencazione ed entità di tutti i danni biologici non patrimoniali subiti;
- la dichiarazione di eventuali spettanze da altri enti come l’INAIL, se il sinistro è avvenuto in ambito lavorativo;
- attestazione medico legale e medica di avvenuta guarigione, in modalità completa, con l’indicazione di eventuali postumi permanenti.

Il termine per la proposizione della richiesta di risarcimento è di 90 giorni, decorrenti dal momento in cui il soggetto abbia denunciato il sinistro alla propria agenzia assicurativa.

Ad oggi, le valutazioni per lesioni macropermanenti risultano affette da disordine interpretativo. Trattandosi di lesioni alla persona che possono raggiungere una certa gravità, si auspica un chiarimento da parte del legislatore che possa fornire un quadro chiaro e standardizzato al pari delle microlesioni.

Diritto Civile Torino | Recupero Crediti | Separazione | Divorzio