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Assegnazione e revoca della casa coniugale - Avvocato Diritto di Famiglia Torino e Moncalieri

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ASSEGNAZIONE E REVOCA DELLA CASA CONIUGALE 


Una delle inevitabili conseguenze di una separazione coniugale è l’assegnazione della casa familiare. Ogni avvocato specializzato in diritto di famiglia, per rispettare le normative vigenti, analizza il caso con l’obiettivo primario di tutelare i figli. Infatti, deve essere garantito l’interesse della prole a vivere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta (art. 156 c.c. e art. 5 della legge n. 898 del 1970).

Che cos’è la casa familiare?

Nel diritto, la casa familiare (o casa coniugale) è l’abitazione dove si svolgeva la vita familiare e coniugale prima della separazione o del divorzio. Affinché un’abitazione possa essere considerata casa familiare, è necessario che la vita coniugale al suo interno sia stata abituale, stabile e continua. Questa definizione comprende non solo l’aspetto fisico dell’abitazione, ma anche l’ambiente emotivo e psicologico che essa rappresentava per i membri della famiglia.

Qual è la finalità dell’assegnazione della casa coniugale?

L’assegnazione della casa familiare a uno dei due ex coniugi ha lo scopo di garantire ai membri più vulnerabili della famiglia, soprattutto i figli, di mantenere l’ambiente domestico precedente alla separazione o al divorzio. Questo provvedimento mira a preservare la stabilità emotiva e psicologica dei figli, evitando ulteriori traumi derivanti dal cambiamento di residenza. È importante sottolineare che l’assegnazione della casa non è mai decisa dall’avvocato matrimonialista, ma sempre da un giudice, che valuta attentamente le circostanze specifiche di ogni caso.

I presupposti per l’assegnazione o la revoca

Sebbene l’avvocato divorzista non decida direttamente a chi va assegnata l’abitazione dopo la separazione o il divorzio, la sua consulenza è fondamentale. L'avvocato valuta con precisione le circostanze prima di avanzare qualsiasi richiesta al giudice, garantendo che le istanze presentate siano solide e ben argomentate. Oltre alla tutela dei figli, si considera anche la situazione in cui non ci siano figli. In questo scenario, se il soggetto fragile da tutelare è l’ex coniuge non proprietario, l’avvocato può, seguendo le recenti tendenze giurisprudenziali, richiedere che l’assegnazione non venga concessa al soggetto fragile, proponendo invece un assegno di mantenimento come misura di supporto.

Il caso dell’assegnazione parziale

Un’altra opzione che può essere valutata con l’avvocato divorzista è l’assegnazione parziale della casa familiare. Questa soluzione è praticabile solo se l’abitazione è sufficientemente grande da essere divisa in due unità abitative separate e se i rapporti tra gli ex coniugi sono abbastanza cordiali da permetterne la condivisione. L'assegnazione parziale può rappresentare una soluzione temporanea che consente a entrambe le parti di mantenere una certa continuità nella loro vita quotidiana, riducendo al minimo l'impatto della separazione.

La revoca dell’assegnazione

In alcuni casi, può essere necessario ottenere nuovamente l’assegnazione della casa familiare. La revoca della decisione del giudice è possibile solo quando l’interesse dei figli lo consente. Le condizioni per revocare l’assegnazione della casa coniugale a un ex coniuge includono: il raggiungimento della maggiore età dei figli e la loro indipendenza economica, una nuova convivenza more uxorio, o un nuovo matrimonio. La revoca può essere richiesta anche se cambiano significativamente le circostanze economiche o personali di uno degli ex coniugi.

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