Negoziazione Assistita - Avvocati esperti in Diritto di Famiglia - Avvocati specializzati in diritto di famiglia

SEPARARSI CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - AVVOCATI ESPERTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA


Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014, ovvero il  cosiddetto "decreto giustizia", è entrata in vigore la procedura di negoziazione assistita. Grazie a questa pratica, è possibile per le parti trovare un accordo senza dover passare dal giudice, assistiti da avvocati. 

In cosa consiste la negoziazione assistita - Avvocati specializzati in diritto di famiglia


La negoziazione assistita è sostanzialmente un accordo tra le parti per porre fine ad una controversia. Durante questa procedura le controparti saranno assistite dai rispettivi avvocati. Fondamentale che le controparti siano disposte a cooperare per trovare un accordo in buona fede e lealtà. Lo scopo primario di questa pratica è senza dubbio la possibilità di ridurre il carico sui tribunali, notoriamente oberati di cause da risolvere.


Come si svolge la negoziazione


Per prima cosa, è necessario che, per mezzo del proprio avvocato, una delle parti faccia pervenire alla controparte la propria volontà di stipulare la negoziazione. Ovviamente, l'invito deve necessariamente essere l'oggetto della vertenza che si intende risolvere tra le parti. 
Se, come è auspicabile, viene accettata la negoziazione, questa prenderà ufficialmente il via. Tuttavia è da tenere presente che questo non significa che andrà sicuramente a buon fine: potrebbe infatti accadere che non si riesca a trovare un accordo tra le parti.


Obbligatorietà della negoziazione assistita - Avvocati specializzati in diritto di famiglia - Torino e Moncalieri

Come avevamo accennato, ci sono delle circostanze nelle quali è prevista per legge obbligatoriamente la negoziazione assistita. Questa prassi viene definita per legge "condizione di procedibilità", dunque condizione necessaria per poter andare eventualmente in giudizio. Alcune delle casistiche per le quali è prevista l'obbligatorietà sono il risarcimento danni per la circolazione di veicoli o natanti, il pagamento di somme inferiori ai 50.000 Euro, o ancora le controversie relative a contratti o trasporti. Dunque, in questi casi, si deve obbligatoriamente procedere prima attraverso una negoziazione. Nel caso venga disattesa, il giudice provvederà a dare un termine entro il quale le parti dovranno dare inizio ad una negoziazione.


Negoziazione assistita facoltativa


Ci son altri casi dove invece la negoziazione assistita è facoltativa, come ad esempio la separazione personale dei coniugi, o lo scioglimento del matrimonio. In queste casistiche rientrano anche la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
Se, per mezzo della negoziazione, si dovesse trovare l'accordo, questo deve essere sottoposto all'approvazione del Pubblico Ministero del Tribunale competente, il quale si occuperà di approvarlo ed autorizzarlo. Nel caso della separazione o divorzio, uno dei metri di valutazione sarà l'interesse dei figli, ad esempio.


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